IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  93/16/CEE  del  Consiglio, del 5 aprile 1993,
intesa  ad  agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora
anche  la  direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986,
relativa alla formazione specifica in medicina in generale;
  Vista  la  legge  24  aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee;
  Visto  che l'entrata in vigore al 1 gennaio 1994 dell'Accordo sullo
spazio  economico  europeo,  e  l'adesione  all'Unione europea di tre
nuovi  stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed
il  Regno  di  Svezia,  hanno  reso  necessario  ampliare l'ambito di
applicazione della direttiva 93/16/CEE;
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  96/C393/04 pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee del 31 dicembre
1996,  recante  l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati
ed  altri  titoli  di formazione e dei titoli professionali di medico
generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE;
  Viste  le  direttive 97/50/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio
del  6  ottobre  1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8
aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre
1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE;
  Vista  la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e
modificazioni,  con  la  quale  sono  state recepite nell'ordinamento
nazionale  italiano  le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e
90/658/CEE;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per le politiche comunitarie, della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia  e
giustizia,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1. Il presente decreto si applica alle attivita' di medico chirurgo
esercitate in qualita' di dipendente o libero-professionista.